Nuovo DM per la definizione delle capacità assunzionali

Nuovo DM per la definizione delle capacità assunzionali

Con la pubblicazione della circolare esplicativa, è giunto a conclusione il lungo e complicato iter attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019 n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni.
Nonostante i chiarimenti dati dalla circolare e i pareri nel frattempo emanati da diverse sezioni della Corte dei Conti, rimangono molti dubbi sulla corretta applicazione della nuova disciplina.  
Ecco di seguito alcuni “punti fermi” e alcuni interrogativi che rimangono aperti:

Decorrenza: la nuova disciplina sulle capacità assunzionali dei Comuni si applica a partire dal 20 aprile 2020. Sono fatte salve le procedure assunzionali avviate prima di tale data, purché entro il 20 aprile 2020 siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis del D. Lgs. 165/2001, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti. “Quanto precede – si legge nella circolare – solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili”.

Spesa di personale da considerare: gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare sono quelli relativi alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.

Il nuovo limite di spesa: i Comuni “sotto soglia”, ovvero quelli che si collocano al di sotto del valore soglia per fascia demografica previsto dalla Tabella 1 del DM 17 marzo 2020, possono incrementare la spesa di personale registrata nel 2018, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 del DM (fermo restando il rispetto del valore soglia previsto dalla Tabella 1). Il limite previsto dal comma 557 o comma 562 della legge 296/2006, calcolato con le “vecchie” regole, continua ad essere vigente: solamente le assunzioni a tempo indeterminato disposte alla luce del DM (articoli 4 e 5) potranno star fuori da questo limite.

Gli anni su cui fare i calcoli. Il DM fa riferimento, per quel che riguarda la spesa del personale, all’ultimo rendiconto approvato e, per quel che riguarda le entrate correnti, agli ultimi tre rendiconti approvati. Attualmente tutti i Comuni hanno a disposizione il rendiconto 2019 approvato. Tuttavia, dal momento che ci troviamo ad anno 2020 inoltrato, tale dato dovrebbe essere utilizzato per la programmazione dei fabbisogni 2021/2022/2023; pertanto – ai fini della verifica sugli spazi assunzionali del 2020 – è bene avere presente come dato di partenza il rendiconto 2018 per quel che riguarda la spesa di personale e i rendiconti 2016-2017-2018 per quel che riguarda le entrate correnti.

La mobilità. Secondo la circolare interpretativa, la norma sulla mobilità recata dall’art. 14 comma 7 del D.L. 95/2012, secondo cui “le cessazioni dal servizio per processi di mobilità … non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over” deve ritenersi non operante per i Comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria. Anche la Corte dei Conti della Lombardia e la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna hanno ribadito che la mobilità non è più neutra per i Comuni.

Facoltà assunzionali residue. Secondo quanto previsto dal DM 17 marzo 2020, per il periodo 2020-2024 i Comuni “sotto soglia” possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del DM 17 marzo 2020, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1. Sorge un dubbio: le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 si calcolano secondo le norme sul turn-over precedentemente vigenti, utilizzando il solo dato del tabellare. Le “nuove” facoltà assunzionali alla luce del DM si calcolano invece in base a criteri di sostenibilità finanziaria. E’ corretto sommare le due quote tal quali? Oppure è opportuno assoggettare le facoltà assunzionali residue ai nuovi criteri di calcolo? La seconda ipotesi risulterebbe più favorevole ai Comuni. Tuttavia, in assenza di indicazioni in tal senso, si ritiene di procedere in via prudenziale sommando le due quote tal quali.

Piano dei fabbisogni del personale 2020-2022. La prima versione della circolare esplicativa conteneva la seguente indicazione: “i Comuni sotto soglia non sono tenuti ad approvare una nuova deliberazione dei piani assunzionali, essendo sufficiente la certificazione di compatibilità dei piani già approvati con la nuova disciplina”. Tale indicazione non è più presente nel testo definitivo della circolare, pertanto ciascun Comune dovrà valutare se approvare un nuovo Piano dei fabbisogni o confermare quello già approvato per il 2020, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo DM.

In allegato l'atto completo e la circolare definitiva.
 
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Allegati
dpcm_assunzioni__atto_completo__gu.pdf
circolare_definitiva.pdf