Per quanto riguarda la validità delle graduatorie, premesso che
quelle approvate nel 2016 hanno terminato la loro validità il 30/09/2020 le graduatorie ancora in vigore sono quelle approvate nel
2017/2018/2019 con le scadenze sottoriportate previste dalla legge 145/2018.
Per quanto riguarda le
graduatorie 2020 esiste una contraddizione (non ancora chiarita) tra la validità definita dall’articolo 91, comma 4, del d.lgs 267/2000,
(tre anni) e l’articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs 165/2001 con la modifica operata dall’articolo 1, comma 149, della legge 160/2019,
(due anni)
L. 30-12-2018 n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.
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Art. 1 - Comma 362 (172) (173)
[362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria. (171) ]
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(171) Comma così sostituito dall’ art. 6-bis, comma 1, lett. a), D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128.
(172) Comma abrogato dall’ art. 1, comma 148, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
(173) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 24 aprile 2020, n. 77 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, e agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 91 Assunzioni (312) (313)
1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci
per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. (314)
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(312) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(313) Il presente articolo corrisponde al comma 12 dell'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogato.
(314) Vedi, anche, l’ art. 17, comma 1-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
D.Lgs. 30-3-2001 n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Articolo 35 Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n. 267 del 2000)
Omissis…..
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni . La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter.
Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. (242) (252)
Omissis …. _________________________________________________________________________________________________________________
(242) Comma inserito dall'art. 3, comma 87, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così modificato dall'art. 51, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dall’ art. 1, comma 149, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
(252) Per l’estensione della validità delle graduatorie di cui al presente comma, vedi l’ art. 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’ art. 6-bis, comma 1, lett. a) e b), D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128.
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