Rilevazione permessi legge 104/92 - scadenza 31/03/2021

Entro il 31 marzo occorre comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il sito PerlaPA, i dati relativi ai permessi fruiti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (l'assistenza alle persone disabili), dal personale.

L’obbligo è stato introdotto dall’art. 24 della legge n. 183/2010, per la misurazione qualitativa e quantitativa delle agevolazioni fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche e previste, in particolare, dall’articolo 33, commi 2 e 3, della suddetta legge.

FONTE: http://2017.perlapa.gov.it/web/guest/home-permessi-104

Rilevazione permessi ex Legge 104/92

Link: http://2017.perlapa.gov.it/web/guest > Rilevazione permessi ex Legge 104/92

L’accesso al sistema è riservato esclusivamente ai Responsabili degli adempimenti presenti nel sistema PERLA PA.

L’inserimento dei dati nel sistema è responsabilità esclusiva delle PP.AA.

Al fine di evitare errori durante l’inserimento dei dati sul sistema, si raccomanda ai Responsabili di questo adempimento di controllare tutti i dati prima di inviarli al sistema PERLA PA.

Ciò anche in considerazione del fatto che, le Amministrazioni che inseriscono comunicazioni errate e/o insufficienti possono incorrere nelle eventuali sanzioni stabilite dalla normativa.

Le operatrici del Desk Tecnico possono fornire assistenza ma non possono modificare i dati inseriti dalle Amministrazioni.

L'adempimento

La banca dati "Rilevazione permessi ex legge 104/92" è stata istituita dall’articolo 24 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 per la misurazione qualitativa e quantitativa delle agevolazioni fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche e previste dall’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Quest’ultimo stabilisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, affetto da disabilità o che assiste parenti o affini disabili ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa previa approvazione del datore di lavoro.

Ciò premesso, in base alle disposizione della Legge 183, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare:

- i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi;
- la tipologia di permesso fruita (permessi fruiti dal lavoratore per se stesso o per assistenza a terzi);
- per i permessi fruiti per assistenza a terzi, il nominativo dell’assistito, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito nonchè il rapporto di parentela o affinità che intercorre tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
- per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio;
- il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o frazioni di ore fruite per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento.

Le scadenze

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo di ogni anno per i permessi conferiti nell'anno precedente anche nel caso in cui non siano stati accordati permessi (dichiarazione negativa).

Riferimenti normativi

Leggi

http://2017.perlapa.gov.it/docs/Legge%20183-2010.pdf

Circolari

http://2017.perlapa.gov.it/docs/Circolare%202-2011.pdf
 
Powered by AcyMailing